TITOLO I
Denominazione - Sede
- Durata
ARTICOLO 1
E’ costituita, ai sensi della legge 383/00, una associazione non a
scopo di lucro, denominata “Leonardo Sezze” che persegue il fine
esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di
ricerca etica.
ARTICOLO 2
L’associazione ha sede legale in Via Roma, 25 Sezze. Con
deliberazione del proprio consiglio direttivo potranno essere
istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.
ARTICOLO 3
L’associazione “Leonardo Sezze ” ha durata illimitata.
TITOLO II
Scopo ed oggetto
ARTICOLO 4
L’associazione “Leonardo Sezze ” nel perseguire esclusive finalità
di solidarietà sociale e culturale, non a scopo di lucro, si propone
di ideare e realizzare progetti che diano alla vita, nell’ambito del
territorio di Sezze e della sua provincia, una qualità quanto più
possibile rispondente ai bisogni della società contemporanea,
perseguendo esclusivamente finalità altruistiche e solidaristiche.
Si prefigge, perciò,
di valorizzare le risorse umane e ambientali già presenti sul
territorio e di sollecitare la nascita di altre.
L’associazione
intende proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome
di interessi sociali e culturali assolvendo alla funzione sociale
di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Per la realizzazione
dei suoi scopi l’associazione potrà attivare una rete di
collaborazioni tra le cooperative, le associazioni anche di
volontariato, gli enti pubblici e privati (sono escluse le
organizzazioni politiche, partitiche, sindacali) operanti nella
medesima direzione con l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi
di gestione per la realizzazione delle finalità statutarie con
divieto di distribuire utili e avanzi di gestione, anche in modo
indiretto, agli associati.
ARTICOLO 5
L’associazione si scioglie su delibera assunta dai 4/5 dei soci
effettivi. In caso di scioglimento l’eventuale patrimonio
dell’associazione, per qualunque causa, non potrà essere diviso tra
i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata
dall’assemblea, sarà interamente devoluto ad altra associazione
operante nell’ambito cittadino a fini di pubblica utilità, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello
scioglimento.
ARTICOLO 6
L’associazione “Leonardo Sezze”, per il raggiungimento dei suoi
fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
a)
attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti,
seminari, proiezioni di films e documenti, concerti,
rappresentazioni teatrali ;
b) attività di
formazione:
corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti,
operatori sociali, studenti, istituzioni di gruppi di studio e di
ricerca;
c) attività
editoriale:
pubblicazioni di ogni genere, pubblicazione di atti di convegni, di
seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
ARTICOLO 7
Nello svolgimento delle proprie attività, l’Associazione, che si
ispira ai principi della solidarietà, potrà avvalersi dell’azione
dei Soci e di quanti, in modo volontario, offriranno la loro
collaborazione. In caso di particolare necessità potrà ricorrere al
contributo dei propri associati ed a contributi e finanziamenti che
enti, pubblici e privati, e sostenitori concederanno, e al
patrimonio, costituito secondo le norme contenute nell’articolo 9
del presente Statuto.
ASSOCIATI -
DIRITTI & DOVERI
ARTICOLO 8
Possono divenire Soci sia le persone fisiche, dopo il raggiungimento
della maggiore età, sia quelle giuridiche, pubbliche e private, le
quali condividano le finalità di questo statuto e si impegnino a
partecipare alla vita dell’Associazione.
A tal fine si
richiede la presentazione di una domanda scritta, corredata della
firma di almeno due Soci presentatori.
Il Consiglio
Direttivo decide sull’ammissione dei nuovi Soci; in caso di mancato
accoglimento il Consiglio non è tenuto a rendere nota la
motivazione.
Al momento
dell’ammissione, il Socio è tenuto al pagamento della quota sociale
di 50,00 Euro .
Il Consiglio
Direttivo può deliberare sulla decadenza da socio dell’associazione
per la mancata partecipazione alle attività dell’associazione per un
periodo prolungato senza giustificato motivo.
L’Associazione si
avvale anche del contributo di sostenitori i quali, senza divenire
Soci e condividendo le finalità dell’Associazione stessa, versano un
contributo .
I sostenitori hanno
diritto a ricevere periodicamente le informazioni sulle attività
dell’Associazione ed a partecipare alle relative iniziative.
PATRIMONIO ED
ESERCIZI SOCIALI
ARTICOLO 9
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dalle quote
degli associati;
b) dai beni mobili
ed immobili di proprietà dell’Associazione;
c) dalle somme
contenute nel “fondo patrimoniale” eventualmente costituito da
eccedenze economiche create dalle diverse attività
dell’associazione.
d) da eventuali
erogazioni, donazioni e lasciti e da ogni altra entrata che concorra
ad incrementare l’attivo sociale;
Il patrimonio ed i
redditi di gestione dovranno essere destinati al raggiungimento
degli scopi dell’Associazione.
Le risorse
economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione
è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento
dell'associazione saranno costituite:
a) dalle quote
sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
b) da eventuali
proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e
iniziative);
c) da ogni altro
contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a
convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per
il raggiungimento dei fini dell'associazione;
d) contributi di
organismi internazionali;
e) entrate derivanti
da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle
cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
Il patrimonio
sociale indivisibile è costituito da:
- beni mobili ed
immobili:
- donazioni, lasciti
o successioni;
Nel corso della vita
dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la
divisione delle risorse comuni.
I proventi delle
attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto,
durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno
portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle
attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti
dalla associazione.
ARTICOLO 10
La contabilità relativa alle attività sociali è tenuta osservando le
disposizioni di legge ed istituendo i registri e le scritture dalle
stesse previste.
Gli esercizi sociali
si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura
dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere
presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio sociale.
ORGANI
DELL’ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 11
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei
Soci;
b) il Consiglio
Direttivo;
c) il Presidente;
d) il vice
Presidente;
e) il Segretario;
f ) il Tesoriere;
Tutti gli incarichi
sociali sono assolutamente gratuiti e per la partecipazione alle
riunioni degli organi e l’espletamento delle funzioni correlate alle
cariche ricoperte non possono essere corrisposti compensi a
qualsiasi titolo, salvo il rimborso delle spese effettivamente
sostenute.
ASSEMBLEA DEI
SOCI
ARTICOLO 12
L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli
associati e le sue deliberazione prese in conformità alla legge ed
al presente statuto obbligano tutti gli associati.
L’assemblea può
essere ordinaria e straordinaria.
L'assemblea è il
massimo organo deliberante.
In particolare
l'assemblea ha il compito:
a) di ratificare
l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio
Direttivo;
b) di approvare il
bilancio consuntivo e quello preventivo, di deliberare sulle
modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale
scioglimento dell'associazione stessa.
ARTICOLO 13
L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel
territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di
aprile.
Essa deve inoltre
essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente
dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei
soci.
La convocazione è
fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a
ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli
associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data
della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione
all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni
prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica.
Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno,
la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di
eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in
seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della
prima convocazione.
ARTICOLO 14
Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il
versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da
altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega
alla stessa persona.
Spetta al presidente
dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
ARTICOLO 15
Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in
prima convocazione sono prese a maggioranza dei voti e con la
presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.
In seconda
convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque
sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei
voti non si tiene conto degli astenuti.
Per la modificazione
del presente statuto o per deliberare lo scioglimento
dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il
voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli
associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il
parere favorevole del Consiglio Direttivo.
L'assemblea è
presieduta dal presidente dell’associazione o in sua assenza dal
vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del
Consiglio Difettivo designato dalla stessa assemblea.
Le funzioni di
segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o, in caso
di suo impedimento, da persona nominata dall'assemblea.
I verbali
dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal
presidente dal vice presidente e dal segretario stesso.
Le decisioni prese
dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i
soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni socio ha
diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e
sottoscritto dal presidente e dal vice presidente e dal segretario.
CONSIGLIO
DIRETTIVO
ARTICOLO 16
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non
inferiore a cinque, e non superiore a quindici, incluso il
presidente che è eletto direttamente dall’assemblea.
L'assemblea elegge
il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei
componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le
direttive generali stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni
iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio
Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti
necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria,
l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione
eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio
dell'associazione sottoponendolo poi all'approvazione
dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.
Il Consiglio
Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di
determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di
problemi specifici.
ARTICOLO 17
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente,
il tesoriere e il segretario.
Sarà in facoltà del
Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che,
conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli
aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.
Detto regolamento
dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che
delibererà con le maggioranze ordinarie.
ARTICOLO 18
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
Se vengono a mancare
uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli
nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione
assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi
consiglieri decadono insieme a quelli che sono in carica all'atto
della loro nomina.
Se vengono a mancare
consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve
convocare l'assemblea per nuove elezioni.
ARTICOLO 19
Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni
qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano
richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del
Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre
giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà
essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della
riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata o da
consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica o sms oppure
telegramma.
L'avviso di
convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del
giorno.
ARTICOLO 20
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria
la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è
presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua
assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro
membro del Consiglio più anziano per partecipazione
all'associazione.
Le funzioni di
segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di
sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la
riunione.
Le deliberazioni
sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto
di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale
sottoscritto dal presidente dal vicepresidente e dal segretario.
ARTICOLO 21
Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri
contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli
altri libri vengono tenuti dal segretario.
ARTICOLO 22
Il presidente è eletto dall’assemblea e dura in carica tre anni. La
prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.
Il Presidente ha la
rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi e
presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei
soci.
Il Presidente assume
nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti, ancorché,
ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso
ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in
occasione della prima adunanza utile.
Il Presidente ha i
poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione e gli
potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato
direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria
amministrazione.
In particolare
compete al Presidente:
- predisporre le
linee generali del programma delle attività annuali ed a medio
termine dell’associazione;
- redigere la
relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione;
- vigilare sulle
strutture e sui servizi dell’associazione;
- determinare i
criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia,
funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze
per l’associazione e gli associati;
- emanare i
regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione.
Il presidente
individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e
scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento,
gli obiettivi ed i compensi.
Per i casi
d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento
del presidente lo stesso e’ sostituito dal vicepresidente.
NORME FINALI
ARTICOLO 23
Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i
principi del codice civile. |